mercoledì 27 gennaio 2010

Aliquote 2010 per parasubordinati

A partire dal 1° gennaio 2010, come previsto dalla legge 247 del 2007, le aliquote Inps per i contratti a progetto (i cosiddetti co.co.pro.) aumenteranno di un punto percentuale passando dal 25,72% al 26,72% (lo 0,72% è la quota di maternità e malattia). Le altre casistiche (titolari di pensione e iscritti ad altre forme previdenziali obbligarie) non subiranno invece variazioni e continueranno a pagare il 17%. Di seguito un rapido riepilogo:

  • Iscritti che non hanno altre forme pensionistiche obbligatorie: 26,72% (26%+0,72%)
  • Titolari di pensione: 17%
  • Soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie: 17%
Per il terzo caso, dove rientrano ad esempio gli amministratori di imprese obbligati ad iscriversi alla gestione Inps commercienti che ricevono al contempo un compenso come amministratore.

Per domande, impressioni o segnalare eventuali imprecisioni lascia un commento cliccando sul link in fondo al post.

Divieto di cumulo per la detrazione del 55%

Con la Risoluzione Ministeriale n.3/E del 26.01.2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con analoghi incentivi previsti, per gli stessi interventi, da Regioni, Comuni o dagli enti locali.

A partire dal 1.01.2009 opera il divieto di cumulo stabilito dal D. Lgs. n. 115 del 2008 come chiaramente indicato nella risoluzione:

Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, e dei chiarimenti ministeriali riportati, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

martedì 26 gennaio 2010

Aggiornamento giuda fiscale per disabili

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato al dicembre 2009 la guida per le agevolazioni fiscali ai disabili (ne avevamo già parlato in questo vecchio post). Non vengono indicate le novità rispetto alla precedente versione.

Gli argomenti trattati sono sommariamente i seguenti:

  • detrazioni per i figli a carico portatori di handicap;
  • agevolazioni sull'acquisto di autovetture (iva agevolata su acquisto, esenzione bollo, detrazione spese per acquisto e adattamento, esenzione imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà);
  • agevolazioni su acquisto di mezzi di ausilio, strumenti tecnici e informatici (detrazione 19% e iva agevolata su acquisto, cani giuda per non vedenti, servizi di interprete per sordi);
  • agevolazioni per abbattimento barriere architettoniche (detrazione del 36% sulle spese sostenute fino al 31.12.2011);
  • agevolazione sulle spese sanitarie (possibilità di deduzione delle spese);
  • agevolazioni su spese per assistenza personale (deduzione degli oneri contributivi del personale di servizio e detrazione della spesa per questi ultimi).
Naturalmente per indicazioni specifiche su ciascuno di questi argomenti si faccia riferimento alla Guida versione 2009.

giovedì 21 gennaio 2010

Pagamento ritenute in un'unica soluzione

Forse non tutti sanno come sia possibile, in determinate circostanza, pagare le ritenute d'acconto dei professionisti non il 16 del mese successivo al pagamento della notula ma in un'unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte dell'esercizio.

Questa possibilità è data dall'articolo 2 comma 1 del DPR 445 del 1997 che dice:

1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non piu' di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta e' tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Le condizioni per poter versare cumulativamente le ritenute sono due:
  1. aver effettuato ritenute a non più di tre soggetti
  2. le ritenute non devono superare i 1.032,91 euro 
Nel modello 770 quadro ST occorrerà prestare attenzione a come viene indicato tale pagamento. Le istruzioni (770/2010) infatti riportano:
nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1 il periodo convenzionale, 12/2009, nel punto 2, l’importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10, il codice “A” e nel punto 14 la data di versamento;

Modelli IVA 2010

Sono stati definitivamente approvati i modelli per la dichiarazione IVA 2010 relativi all'anno d'imposta 2009.

Modello IVA base
La novità di quest'anno è la presenza di un modello IVA base. Si tratta di una versione semplificata composta da tre soli fogli che possono utilizzare le persone fisiche e le società che presentano la dichiarazione unificata e che nel 2009:

  • non abbiano effettuato operazioni con l'estero
  • non abbiano acquistato beni o servizi utilizzando dichiarazioni d'intento (esportatori abituali)
  • non abbiano adottato regimi speciali Iva (come ad esempio le agenzie di viaggio o gli agricoltori)
  • non abbiano partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive 
Non possono comunque utilizzarlo le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi, i non residenti che operano nel territorio italiano, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, i soggetti che hanno optato per la liquidazione dell'Iva di gruppo.

Al seguente indirizzo è reperibile il modello base e le relative istruzioni.

Modello IVA ordinario
Per quanto riguarda il modello ordinario sono state effettuate modifiche minori soprattutto per riflettere le novità normative del 2009 come ad esempio l'IVA per cassa che trova spazio nel VE36. Ai seguenti indirizzi è possibile scaricare il modello ordinario e le relative istruzioni.

Comunicazione dati IVA
Infine è stato approvato definitivamente anche il modello per la comunicazione dei dati IVA. Tra le novità c'è l'esenzione dalla presentazione per coloro che presentano la dichiarazione autonoma al fine di poter compensare il credito IVA 2009 per importi superiori ai 10.000 euro. Al seguente indirizzo modello e istruzioni della comunicazione annuale dati IVA 2010.
Il termine di presentazione è il 1° marzo 2010 (28 febbraio è domenica).